IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670, recante approvazione del testo unico delle leggi  costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984,  n.
426, e successive modificazioni, e, in particolare, gli articoli 4, 5
e 6; 
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato  reso  dalla   sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 1° dicembre 2016; 
  Sentita la commissione  paritetica  per  le  norme  di  attuazione,
prevista dall'articolo 107, secondo comma,  del  citato  decreto  del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 5 maggio 2017; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro per  gli  affari  regionali,  di  concerto  con  i  Ministri
dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e la  pubblica
amministrazione; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
              Modifiche all'articolo 4 del decreto del 
          Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426 
 
  1. L'articolo 4 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  6
aprile 1984, n. 426 e' sostituito dal seguente: 
    «1. I quattro  magistrati  della  sezione  autonoma  di  Bolzano,
nominati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri  e  su
parere del Consiglio di presidenza  della  giustizia  amministrativa,
debbono  appartenere  rispettivamente  due  al   gruppo   linguistico
italiano e due al gruppo linguistico tedesco. 
  2. I quattro  magistrati  nominati  dal  consiglio  provinciale  di
Bolzano  e  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  previo
svolgimento  di   un'apposita   procedura   di   selezione,   debbono
appartenere rispettivamente due al gruppo linguistico tedesco  e  due
al gruppo linguistico italiano. La selezione viene effettuata da  una
commissione  composta  da  uno  dei  consiglieri  di  Stato  di   cui
all'articolo  14,  designato  dal  Consiglio  di   presidenza   della
giustizia amministrativa, da un magistrato  amministrativo  designato
dal Presidente della sezione autonoma di Bolzano, da un avvocato  che
abbia  effettivamente  esercitato  la  professione   con   iscrizione
nell´albo  degli  avvocati  per  almeno  dieci  anni,  designato  dal
Consiglio dell'ordine di Bolzano, e da un professore universitario di
prima fascia in materie giuridiche, in ruolo da  almeno  dieci  anni,
designato dal consiglio provinciale. Ai membri della  commissione  e'
richiesta un'eccellente conoscenza della lingua italiana e di  quella
tedesca. La commissione e' insediata presso il consiglio provinciale,
ed e' presieduta dal consigliere di Stato. La commissione, ricevuti i
curricula dei candidati appartenenti ad una delle  categorie  di  cui
all'articolo  2,  sulla  base  della  valutazione  comparativa  degli
stessi, dei titoli professionali posseduti, dei volumi dell'attivita'
svolta, dell'aderenza al  profilo  richiesto  e  degli  esiti  di  un
colloquio  sulle   materie   di   diritto   amministrativo,   diritto
processuale amministrativo,  diritto  civile  e  diritto  processuale
civile, stila in ordine alfabetico un elenco di candidati idonei.  Il
consiglio  provinciale,   individuati   i   candidati   da   nominare
nell'ambito dell'elenco predisposto dalla  commissione,  provvede  su
conforme proposta della maggioranza dei consiglieri  provinciali  dei
rispettivi gruppi linguistici. 
  3. I magistrati della sezione autonoma di Bolzano sono collocati in
un ruolo speciale di magistrati di carriera di otto unita' che  viene
aggiunto alla tabella A, allegata alla legge 27 aprile 1982, n.  186,
recante la seguente dizione: "Ruolo speciale  dei  consiglieri  della
sezione autonoma di Bolzano".». 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  87,   quinto   comma,   della   Costituzione
          conferisce al Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 31  agosto
          1972, n. 670, recante «Approvazione del testo  unico  delle
          leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il
          Trentino-Alto  Adige.»,  e'   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 20 novembre 1972, n. 301. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  6  aprile
          1984, n. 426, e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  8
          agosto 1984, n. 217. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  107  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,  n.
          670: 
                «Art. 107. Con decreti legislativi saranno emanate le
          norme di  attuazione  del  presente  statuto,  sentita  una
          commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei
          in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale,
          due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello  di
          Bolzano.  Tre  componenti  devono  appartenere  al   gruppo
          linguistico tedesco. 
              In seno alla commissione di cui al precedente comma  e'
          istituita  una  speciale  commissione  per  le   norme   di
          attuazione relative alle materie attribuite alla competenza
          della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di  cui
          tre in rappresentanza dello Stato e  tre  della  provincia.
          Uno  dei  membri  in  rappresentanza   dello   Stato   deve
          appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in
          rappresentanza della provincia deve appartenere  al  gruppo
          linguistico italiano.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per i riferimenti al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica n.  426  del  1984,  si  veda  nelle  note  alle
          premesse.